Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00656
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Atto n. 3-00656 con carattere d'urgenza
Pubblicato il 5 settembre 2023, nella seduta n. 97
ZAMPA, D'ELIA, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, FINA, FURLAN, LA MARCA, MANCA, MARTELLA, NICITA, VALENTE, RANDO, ROSSOMANDO, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 29 luglio 2023 il Prefetto di Bologna ha emesso un’ordinanza di necessità e urgenza a tutela “dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, ordinando la revoca immediata dell’accoglienza di un notevole numero di richiedenti asilo ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria, CAS, dell’area metropolitana di Bologna e che risultano avere un ricorso pendente per il riconoscimento della protezione internazionale;
il Prefetto ha evidenziato la presenza nei CAS di 269 persone, che hanno presentato ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, giustificando così l’ordinanza sulla base del fatto che per 100 dei richiedenti asilo “non sussistono condizioni di vulnerabilità [e] sono in accoglienza da almeno 3 anni”;
occorre evidenziare come le disposizioni di cui al predetto articolo 2 del TULPS, ai sensi del quale il Prefetto “nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”, sono state ripetutamente esaminate dalla Corte costituzionale che sin dagli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso ha subordinato l’esercizio di quel potere straordinario al rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, indicandone i limiti: devono essere, infatti, “atti amministrativi limitati nel tempo e nell’ambito territoriale dell’ufficio che li ha emanati, e vincolati ai presupposti dell’ordinamento giuridico” (Corte cost. n. 8/1956). Inoltre, con successiva pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 2 del TULPS “in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalità degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell’ordinamento giuridico dello Stato” (Corte cost. n. 26/1961);
l’ordinanza paventa problemi di ordine pubblico per l’arrivo nell’area metropolitana di Bologna, che conta ben 55 comuni, di 511 richiedenti asilo, inviati sul territorio nell’ambito del Piano di riparto nazionale. Al riguardo l’ordinanza afferma che “risulta maggiormente adeguato disporre l’uscita dai CAS di persone che già da anni fruiscono di misure di accoglienza e che hanno visto già rigettata l’istanza di protezione internazionale in quanto capaci di orientarsi sul territorio maggiormente autonomi”, contrapponendo così i diritti dei richiedenti asilo arrivati prima con quelli arrivati oggi;
la citata ordinanza, inoltre, viola palesemente i principi ordinamentali, nazionali e europei;
al riguardo si evidenzia come la Direttiva 2013/33/UE, meglio nota come direttiva accoglienza, preveda che nei casi di indisponibilità dovute al temporaneo esaurimento delle capacità di accoglienza, possano essere “in via eccezionale” stabilite misure di accoglienza diverse da quelle ordinarie, senza mai parlare di revoca delle stesse;
la Corte europea dei diritti umani ha chiarito che “Lasciare una persona vulnerabile per strada senza alcun sostegno materiale costituisce un trattamento disumano e degradante vietato dall’articolo 3 della Convenzione” (CEDU M.S.S. c. Belgio, n. 30696/09) e ha ricordato che nemmeno un crescente afflusso di migranti può sollevare uno Stato dagli obblighi che gli derivano;
da ultimo, si evidenzia come sul tema sia intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione europea affermando che “La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d’alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva” (CGUE causa C- 79/13), esprimendo dunque la regola secondo cui deve essere comunque garantito ai richiedenti asilo l’accesso all’assistenza pubblica,
si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire l’immediato ripristino del rispetto dei principi ordinamentali, nazionali e europei, nonché della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 2 del TULPS apertamente violati dall’ordinanza del Prefetto di Bologna.