Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00671

Atto n. 3-00671

Pubblicato il 12 settembre 2023, nella seduta n. 99
Svolto il 10 aprile 2025 nella seduta n. 294 dell'Assemblea

VALENTE, BASSO, CAMUSSO, FINA, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

l’Italia è un Paese la cui legislazione sul contrasto della violenza di genere è all’avanguardia;

già prima della ratifica della Convenzione di Istanbul, avvenuta con la legge 27 giugno 2013, n. 77, con il decreto-legge 23 febbraio 2011, n. 11, è stato introdotto nel nostro ordinamento il delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking, oltre all’istituto dell’ammonimento del questore, per i soggetti a carico dei quali la vittima ha esposto fatti ritenuti penalmente rilevanti e riconducibili alla fattispecie dello stalking;

successivamente sono state introdotte numerose altre misure, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul;

la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza della prima sezione Giuliano Germano contro Italia del 22 giugno 2023, ha statuito che l’ammonimento del questore inflitto allo stalker senza che questi sia avvisato dell’avvio del procedimento viola i diritti di riservatezza e di reputazione di cui all’articolo 8 della Convenzione EDU;

si tratta di una pronuncia che rischia di indebolire l’intero impianto normativo relativo alle misure di prevenzione in materia di violenza sessuali a tutela della donna;

infatti, ove il sospettato di stalking fosse previamente avvertito, verosimilmente porrebbe in essere atti intimidatori nei confronti della vittima e di eventuali testimoni;

peraltro, la pronuncia si pone in evidente contrasto con molte altre sentenze nelle quali l’Italia è stata condannata precisamente per non aver, in determinate e concrete circostanze, adottato misure esecutive di prevenzione volte a tutela la donna da minacce conclamata (si vedano, in particolare, le sentenze Talpis contro Italia del 2017 e Landi contro Italia del 2022);

in merito alla sentenza ha espresso, in un’opinione separata, marcate perplessità il giudice italiano alla Corte di Strasburgo Raffaele Sabato,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito;

se non si ritenga opportuno assumere dall’Avvocatura generale dello Stato le informazioni utili ai fini della richiesta, da parte italiana, di deferimento della causa alla grande camera della Corte, ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione EDU.

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