Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01259

Atto n. 3-01259

Pubblicato il 16 luglio 2024, nella seduta n. 207

MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ROJC, ROSSOMANDO, GIORGIS, RANDO, D'ELIA, FURLAN, MALPEZZI, MANCA, FRANCESCHELLI, ZAMBITO, TAJANI, ALFIERI, LORENZIN, VERDUCCI - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 25 giugno 2024 una decisione con cui ha prorogato, fino al 4 marzo 2026, la protezione temporanea concessa a oltre 4 milioni di ucraini in fuga dalla guerra di aggressione russa;

il meccanismo di protezione temporanea è stato avviato il 4 marzo 2022, pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, e la sua scadenza era stata inizialmente fissata al 4 marzo 2025;

la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina, in conseguenza del riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea;

il Governo italiano dovrebbe dunque a sua volta adottare proprie iniziative per formalizzare la proroga fino al 4 marzo 2026 a favore dei profughi di Ucraina ancora presenti in Italia e le misure di sostegno ai medesimi;

diverse associazioni italiane del volontariato e della diaspora ucraina hanno segnalato come la gran parte degli stessi profughi si sia trasferita in altri Paesi, sia dell’Unione europea che non, oppure sia rientrata in Ucraina nonostante il conflitto in corso;

rilevato che:

le singole famiglie profughe che hanno trovato autonoma sistemazione ricevono ancora oggi un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili per adulto e 150 per minore per i soli primi tre mesi di presenza in Italia (in tal senso si veda l’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022). Somme che, come di tutta evidenza, sono insufficienti a garantire quei diritti di accoglienza e protezione riconosciuti dall’Unione europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022;

inoltre, si evidenzia come sia necessario procedere con l’esclusione dei profughi ucraini dai destinatari della normativa prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Il predetto decreto legislativo, infatti, dispone la revoca della accoglienza presso strutture pubbliche, CAS o SAI, per coloro che, nel corso di un anno, si trovano a disporre di un reddito superiore all’assegno sociale, pari a 6.947,33 euro e la cui applicazione, oltre a essere oggetto di un diffuso e costante contezioso presso i tribunali amministrativi regionali, risulta fortemente penalizzante per le famiglie ucraine con minori, anziani e disabili a carico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia la disponibilità di una rilevazione aggiornata sulla presenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale comprensiva del loro numero e della loro localizzazione, sia presso strutture pubbliche di accoglienza che presso alloggi privati e se tale rilevazione sia disponibile al pubblico;

se sia intenzione del Governo procedere ad un adeguamento delle misure di sostegno a favore delle singole famiglie profughe, al fine di garantire pienamente i diritti di accoglienza e protezione riconosciuti dall’Unione europea;

se il Governo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga opportuno procedere con iniziative normative volte all’esclusione dei profughi ucraini dalla platea dei destinatari del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto ad una rendicontazione dei contributi di sostentamento erogati sia alle famiglie ucraine sulla base dei provvedimenti citati in premessa, sia ai Comuni ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2022, n. 50, sia del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16.