Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 1-00109
Azioni disponibili
Atto n. 1-00109
Pubblicato il 19 novembre 2024, nella seduta n. 242
PUCCIARELLI, STEFANI, ROMEO, GASPARRI, BIANCOFIORE, RONZULLI, CANTÙ, MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PIROVANO, POTENTI, SPELGATTI, TESTOR, TOSATO, TERNULLO, CAMPIONE, BONGIORNO, GARAVAGLIA, PELLEGRINO, ZANETTIN, ZULLO, SATTA, MANCINI, LEONARDI, BERRINO, SILVESTRO
Il Senato,
premesso che:
la violenza sessuale sulle donne è purtroppo un tema di attualità, considerato che da dati rinvenibili dal sito del Ministero dell’interno le violenze sessuali da gennaio a giugno 2024 sono state pari a 2.923, di cui il 91 per cento a danno di donne;
negli ultimi 10 anni è stata introdotta, attraverso molteplici disposizioni di legge, una normativa di settore con la finalità dell’eliminazione della violenza sulle donne;
già a far data dalla direttiva europea sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (direttiva 2012/29/UE, recepita con il decreto legislativo n. 212 del 2015) nonché dalla Convenzione di Istanbul, sono stati delineati a livello internazionale gli impegni a carico degli Stati membri in ordine alla protezione delle persone offese, tra le quali, in particolare, le donne vittime di violenza di genere;
in considerazione della spinta comunitaria e internazionale, in Italia sono state promulgate specifiche norme a tutela delle donne, come il “codice rosso”, contenente una modifica delle norme e l’inasprimento delle pene previste nel diritto penale sostanziale e processuale penale a tutela di chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori e maltrattamenti;
di tal guisa è stata approvata la legge n. 168 del 2023, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, con la quale il Parlamento italiano è intervenuto per rafforzare le misure preventive e cautelari, nonché in materia processuale al fine di dare una maggiore tutela alle donne vittime di violenza domestica;
ancora, per le medesime finalità, la legge n. 122 del 2023 è intervenuta per esplicitare la revocazione dell’assegnazione delle indagini in caso di mancato rispetto dei termini per l’assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati di cui al codice rosso;
i dati riportati non forniscono, comunque, una rappresentazione totale del fenomeno, stanti le difficoltà per molte vittime di violenze di attivarsi e di denunciare i fatti per la vergogna e per la paura di ritorsioni;
alla già pesante condizione fisica e psicologica cui è soggetta la persona vittima di una violenza sessuale, si aggiunge poi il pericolo della “vittimizzazione secondaria” della persona sia nella fase processuale sia, più in generale, all’interno della società;
le complessità relative alle attuali dinamiche sociali, dovute anche alla diffusione dilagante dell’utilizzo di sostanze psicoattive, ha fatto recentemente emergere un fenomeno, forse meno conosciuto ma molto insidioso, correlato all’aggressione sessuale facilitata da droghe (DFSA), dove la costrizione ad atti sessuali non consensuali è favorita dalla notevole riduzione o addirittura dalla completa perdita di coscienza, causate dalla somministrazione, occulta, non dichiarata, o anche mediante assunzione volontaria, di sostanze ad effetto neurodepressivo;
alle sostanze illegali classiche (droghe di abuso) si sono aggiunte, note come “droghe da stupro” altre sostanze psicoattive fra cui anfetamine, metanfetamine, nonbenzodiazepine, γ-idrossibutirrato (GHB), γ-butyrolactone (GBL), che possono agire come depressori del sistema nervoso centrale;
gli effetti farmacologici che ne derivano possono includere rilassamento, euforia, mancanza di inibizione, amnesia, alterazione della percezione, difficoltà a mantenere l'equilibrio, alterazione del linguaggio, sonnolenza, perdita della funzione motoria, vomito, incontinenza, perdita di coscienza, che possono portare anche fino alla morte;
la lotta contro la droga definita “da stupro” presenta delle insidiosità anche per la difficile rilevabilità biologica, in ragione dell’estrema velocità di metabolizzazione e smaltimento da parte dell’organismo umano, così da renderla difficilmente rilevabile nel tempo. Questo dato evidenzia l’importanza della celerità nella denuncia dell’accaduto e della previsione di strumenti diagnostici che siano in grado di rilevare le sostanze a distanza di tempo;
la somministrazione occultata o l’assunzione volontaria della sostanza incidono sull’elemento chiave che determina la consumazione del reato di violenza sessuale, ovverosia il consenso;
le realtà dei tribunali insegnano che vi è un enorme problema relativo alla prova del reato. Invero, i protagonisti dell’episodio sono spesso soltanto l’aggressore o gli aggressori e l’aggredito o aggredita;
la prova del reato muove principalmente attorno all’esistenza di un dissenso o di un mancato consenso e, in aggiunta, all’attendibilità della testimonianza della vittima, che spesso, proprio a causa dell’assunzione delle sostanze, non ha né il ricordo né la piena consapevolezza di ciò che è avvenuto;
il pronto soccorso ospedaliero costituisce il primo anello della catena di aiuto e rappresenta un osservatorio privilegiato per identificare ed accogliere situazioni che altrimenti rischierebbero di rimanere invisibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante “Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne vittime di violenza”, prevede oggi un percorso che fornisce un supporto psicologico e provvede ad una valutazione delle lesioni, una raccolta di dati circostanziali ed anamnestici ed una raccolta campioni di biologici per esami genetici e una raccolta campioni biologici per esami tossicologici;
di fronte a dichiarati episodi di violenza fisica, avvenuti in un tempo immediatamente precedente all’accesso al pronto soccorso, è molto importante infatti che l’intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle possibili successive implicazioni medico-legali e quindi appare di estrema rilevanza una corretta repertazione dei campioni e delle tracce biologiche e il mantenimento della catena di custodia nel caso di prelievo di matrici biologiche della vittima, rappresentando momenti cruciali al fine di assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario;
le linee guida indicano livelli minimi che possono essere implementati da protocolli in uso presso le singole aziende ospedaliere nell’ambito della loro competenza. Molte aziende sanitarie del territorio nazionale hanno infatti attivato un protocollo designato come “codice rosa”;
al fine di garantire alle vittime di reato una tutela reale, è necessario adottare delle procedure e degli standard nazionali o internazionali che facilitino il rilevamento e l'identificazione delle sostanze anche non inserite oggi nelle tabelle delle “date rape drugs”, la cui somministrazione può essere fatta comunque rientrare nella fattispecie della violenza sessuale facilitata dalla droga (DFSA);
a tal fine è fondamentale partire dalla disamina delle procedure attualmente in uso al fine di fornire dati necessari alla predisposizione di un’eventuale nuova procedura operativa, che preveda anche nuove tipologie di analisi per l’identificazione delle sostanze e l’aggiornamento delle tabelle attualmente esistenti che contemplano le sostanze che possono essere utilizzate sia nei drug facilitated crimes, sia nei drug facilitated sexual assault. È prioritaria, invero, la determinazione e l’identificazione delle sostanze d’abuso, nelle matrici biologiche della vittima: sangue, urina e, in particolar modo, nella matrice cheratinica (esame del capello). Quest’ultima è fondamentale qualora un’aggressione venga denunciata in maniera tardiva e contribuisce a fornire giudizi medico-legali appropriati nei casi di indagini relative alle vittime di violenza droga correlata;
si rinviene la necessità di realizzare un progetto diretto ad individuare una procedura operativa omogenea utilizzando e armonizzando i protocolli operativi esistenti e già predisposti dalle singole strutture ospedaliere, con riguardo particolare ai casi di aggressione sessuale facilitata da sostanze psicoattive;
il percorso da delineare dovrà essere, inoltre, volto alla massima tutela della privacy delle vittime, a tal fine è fondamentale prevedere una dettagliata e capillare organizzazione degli operatori sanitari impiegati e chiari protocolli a garanzia delle indagini medico-legali;
nel progetto, quindi, dovrà necessariamente essere prevista la modalità di prelievo e custodia del materiale biologico, anche in ordine alle tempistiche relative all’opportuna conservazione, con la confluenza dei dati in un database specifico detenuto a livello centrale presso il Ministero della salute o presso l’Istituto superiore di sanità. Per attuare il monitoraggio, dovranno essere individuati degli ospedali campione, che su base volontaria e con conforme trattamento del consenso, forniranno i campioni biologici in catena di custodia,
impegna il Governo:
1) a prevedere e sostenere delle iniziative nell’ambito di campagne di sensibilizzazione avverso l’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza, volte ad evidenziare altresì i pericoli insiti all’uso delle suddette sostanze con riguardo ad eventi di violenza sessuale;
2) a prevedere e sostenere iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte a disincentivare l’uso degli stupefacenti, con un focus sulle droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;
3) ad adottare gli atti necessari per la formazione di un tavolo tecnico permanente che elabori le procedure standard, le linee guida e le raccomandazioni per contrastare il fenomeno, che tenga conto della rapida introduzione di nuove tipologie di sostanze psicoattive sul mercato, al fine di consentire l’individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, nonché le modalità di prelievo sulle diverse matrici, e la conservazione del materiale biologico in catena di custodia;
4) ad emanare gli atti necessari per identificare in ciascuna regione dei precipui laboratori che si occupino di tossicologia forense di secondo livello e che implementino le strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d’abuso nelle matrici biologiche nei casi di vittime di violenza droga correlata;
5) a varare i necessari ed opportuni provvedimenti per la formazione di un database a livello regionale e nazionale, dove vengano raccolti e conservati, per un adeguato lasso temporale, i dati di provenienza sanitaria e forense relativi ai casi di violenza sessuale.