Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01665
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Atto n. 3-01665
Pubblicato il 5 febbraio 2025, nella seduta n. 270
MISIANI, TAJANI, FURLAN, ROJC, GIACOBBE, MANCA, ZAMBITO, VALENTE, RANDO, VERINI, NICITA, ROSSOMANDO, MARTELLA, CAMUSSO, BASSO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
le Corti di giustizia tributaria, preposte a risolvere le liti tra fisco e cittadini, in passato articolazioni interne dell’amministrazione finanziaria, oggi sono organi di giurisdizione veri e propri. Nel 2022, la giustizia tributaria è stata, infatti, interessata da una importante riforma che ha portato all’approvazione della legge n. 130 del 2022;
nell’ambito della riforma, le novità più significative hanno riguardato la trasformazione delle commissioni tributarie in Corti di giustizia tributaria, l’introduzione della selezione dei giudici mediante concorso e l’esercizio della loro funzione a tempo pieno, diversamente, dunque, dalla natura onoraria che li contraddistingueva precedentemente. La svolta è mancata, invece, sul fronte dell’indipendenza dei giudici. I giudici tributari assunti a seguito del concorso sono comunque inquadrati all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze, cui fanno capo anche le agenzie fiscali, che sono le principali controparti dei cittadini nelle controversie decise dai giudici tributari, il che determina pertanto una situazione di insana doppia dipendenza nei confronti sia di un altro potere dello Stato che di una delle parti in causa;
subito dopo la riforma del 2022, anche in ragione del perdurante inquadramento dei giudici tributari all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze, le tre Corti di giustizia tributaria di Milano, Venezia e Messina hanno invocato l’intervento della Corte costituzionale, denunciando la mancanza di serenità e il turbamento derivante dalla percezione di dover giudicare “non trovandosi in campo neutro bensì in casa di una delle due parti in causa” che esercita competenze “intrusive”, essendo la “meno imparziale che possa esistere tra tutte le amministrazioni pubbliche”;
la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2024, pur dichiarando inammissibile la questione per ragioni formali, ha comunque conferito maggiore forza agli argomenti di chi sostiene l’incompatibilità dell’attuale assetto della giustizia tributaria con i principi di indipendenza e terzietà del giudice ed ha enfatizzato la natura giurisdizionale delle corti tributarie giungendo ad affermare che la riforma del 2022 “ha avvicinato molto la giurisdizione tributaria a quella ordinaria”;
gli interroganti ritengono che l’intransigenza del Governo e della maggioranza parlamentare nel non riconoscere l’indipendenza dei magistrati tributari rischi di essere prodromica anche di altri disegni di limitazione dell’indipendenza di ogni giudice di tutte le giurisdizioni;
considerato che:
a seguito della riforma sulla giustizia tributaria, il numero dei giudici tributari a regime passerà dalle attuali 1.648 unità (2.238 con l’appello, dato al 2023) a 448 (576 con il secondo grado);
nel 2024 i ricorsi tributari pervenuti alle corti di primo grado sono cresciuti del 31 per cento rispetto all’anno precedente passando da 138.375 nuove liti del 2023 a 182.124 del 31 dicembre 2024. Secondo i dati al 31 dicembre 2024, circa il 70 per cento delle liti in primo grado si è concentrato in 39 sedi sulle 103 totali, che hanno avuto un carico medio di oltre 3.000 ricorsi, mentre le 64 sedi con meno liti annue si fermano a quota 910. Le definizioni sono cresciute del 18.6 per cento (da 138.954 a 164.930). Per la prima volta nell’ultimo decennio i giudici tributari non sono riusciti a riassorbire la mole di nuovi casi;
secondo il Ministero dell’economia, l’andamento al rialzo è da imputare all’abrogazione dell’istituto della mediazione per liti fino a 50.000 euro, la quale ha determinato la mancata distribuzione delle nuove liti nell’arco di diversi mesi, ma il loro arrivo nelle corti di primo grado seguendo la procedura ordinaria. A questo andrebbero aggiunti anche gli effetti indiretti dell’ultima definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, che prevedeva la sospensione dei termini di impugnazione per 11 mesi, per cui tutti coloro i quali avrebbero potuto depositare i ricorsi nel 2023, hanno dovuto attendere la fine della rottamazione per chiedere giustizia alle corti, arrivando così al 2024. In secondo grado, rispetto al 2023, le nuove liti sono lievitate del 16 per cento passando da 36.916 casi a 42.832. È concreto il rischio che tale massa di nuove liti arrivi in Corte di cassazione civile, il cui magazzino arretrati, pari a circa 90.000 liti, è composto da un 40 per cento di cause tributarie;
tenuto conto che:
la delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023 prevede la riorganizzazione delle corti tributarie, attualmente basata sul decreto ministeriale 11 aprile 2008, da attuare entro il 31 agosto 2025;
in occasione del plenum del 16 aprile 2024 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il viceministro dell’economia Leo, parlando della “tematica della geografia giudiziaria”, ha precisato che “è una competenza specifica del Consiglio di presidenza”, aggiungendo che si tratta di un'attività “dove noi potremmo svolgere un ausilio”, perché “tutto ciò che riguarda proprio la perimetrazione degli organi giurisdizionali sicuramente è nelle vostre prerogative”;
diversi consiglieri in reazione alle dichiarazioni del viceministro hanno sottolineato come la riforma delle circoscrizioni sarebbe, invece, di competenza del Governo. A distanza di 9 mesi non si hanno notizie sul riordino, nonostante la fusione tra più corti sia necessaria per il funzionamento della giustizia tributaria. Da notizie pervenute in relazione alla ridefinizione geografica delle sedi, si apprende che l’intenzione dell’Esecutivo sia quella di lasciare le corti di primo grado dei capoluoghi di regione, pochi altri uffici nelle province e di chiudere le 15 sezioni distaccate del secondo grado, mantenendo una sede d’appello per regione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda ricomprendere tra le misure volte a rafforzare il buon funzionamento della giustizia tributaria, specifiche modifiche alle norme che prevedono l’inquadramento dei giudici tributari all’interno del Ministero, al fine di garantire l’affrancamento dei giudici tributari da qualsiasi ingerenza nelle controversie tributarie in nome e nel rispetto della terzietà, imparzialità e indipendenza dell’organo giudicante;
quali iniziative intenda adottare al fine di accelerare le assunzioni dei giudici tributari, portandolo ad un livello in grado di affrontare la mole crescente delle cause tributarie e di ridurre i tempi della giustizia tributaria;
se intenda fornire indicazioni in merito ai contenuti e ai tempi relativi al provvedimento di riorganizzazione delle corti tributarie, la cui scadenza è fissata al 31 agosto 2025, al fine di garantire sull’intero territorio nazionale l’accesso e il normale funzionamento del sistema della giustizia tributaria;
se corrisponda al vero che il Governo si appresta alla ridefinizione geografica delle sedi e che l’intenzione dell’Esecutivo sia quella di lasciare le corti di primo grado dei capoluoghi di regione, pochi altri uffici nelle province e di chiudere le 15 sezioni distaccate del secondo grado, mantenendo una sede d’appello per regione;
se non ritenga inopportuna tale articolazione delle sedi che rischia di ripercuotersi sul buon funzionamento della giustizia tributaria e sui cittadini.